Sicilia, cartelle esattoriali per 10 miliardi di euro; c’è tempo fino al 21 aprile per rottamare

“Prima di “accogliere” in casa le nuove bollette da pagare, c’è da pensare a quelle vecchie. Per l’ormai famosa rottamazione delle cartelle esattoriali c’è tempo fino al 21 aprile, in virtù della nuova proroga rispetto al 31 marzo. L’Amministrazione ha ribadito che «i Comuni che riscuotono coattivamente i propri tributi, avvalendosi degli agenti della riscossione (Equitalia e Riscossione Sicilia), non devono deliberare alcunché in quanto la rottamazione delle cartelle esattoriali di pagamento, afferenti i vari tributi locali, opera automaticamente. Quindi è sufficiente che il cittadino-contribuente si rivolga direttamente agli sportelli di Riscossione Sicilia in via Ugo Bassi per potere usufruire delle agevolazioni previste dalla legge». Le cartelle “rottamabili” sono quelle riferite a ruoli consegnati dal Comune all’agente di riscossione per il periodo compreso tra il 1. gennaio 2000 ed il 31 dicembre 2016. Sono comprese le multe stradali, il bollo auto, gli accertamenti su Irpef, Irap, Ires, contributi previdenziali e Inail, Iva (esclusa quella da import). Con la rottamazione, il contribuente viene esentato da sanzioni e interessi di mora. C’è anche una possibilità di rateizzazione: il pagamento può essere dilazionato in massimo 5 rate. (fonte: http://www.gazzettadelsud.it)

Rottamazione cartelle esattoriale 2017: la Circolare dell’Agenzia

 

Interessante sottolineare, come, in base al Dl n. 193/2016, il contribuente ha la facoltà di definire singolarmente ciascuno dei carichi iscritti a ruolo o affidati dal 2000 al 2016. Non è quindi obbligato a definire tutti i carichi affidati che lo riguardano. Per i carichi che contengono solo somme dovute a titolo di sanzioni è stato chiarito che possono essere definiti, purché le sanzioni siano di carattere amministrativo-tributarie.

Infine il documento di prassi chiarisce che possono essere definiti anche i carichi in contenzioso, in questo caso il debitore con la presentazione della dichiarazione di adesione alla procedura si impegna a rinunciare ai giudizi relativi ai carichi che intende definire. Tale impegno non corrisponde tuttavia alla rinuncia al ricorso di cui all’art. 44 del d.lgs. n. 546 del 1997 (codice del processo tributario).

Attenzione: se dopo aver avviato il procedimento, il contribuente non paga integralmente o paga in ritardo le somme da versare, la definizione perde di efficacia e la procedura non va a buon fine. In questi casi, gli eventuali versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto e riprendono a decorrere i termini di prescrizione e decadenza. Inoltre, salvo il caso in cui non sia stata pagata tempestivamente e integralmente la prima rata, non è più possibile rateizzare il debito residuo.m (fonte: https://www.fiscoetasse.com)

Vecchie cartelle esattoriali non pagate? Notti insonni pensando a quando riusciremo mai saldare il nostro debito?

E’ possibile “rottamare” le proprie cartelle, cioè pagare quanto dovuto senza l’aggiunta di interessi e sanzioni. Oltre alla possibilità di rottamare la fila davanti Riscossione Sicilia è dovuta al gran numero di cartelle e procedure esecutive che, negli ultimi mesi hanno raggiunto i cittadini siciliani portandoli agli sportelli dell’ufficio preposto.

Nello specifico 4,3 milioni di cartelle inviate solo nel 2016. Il patrimonio stimato raggiunge i 10 miliardi di euro. Dice il Presidente Antonio Fiumefreddo: “Solo per fare un esempio, nel 2014 il patrimonio aggredito era di appena quattro miliardi. Soltanto a Palermo, in poche ore, abbiamo smaltito mille pratiche”. re anni fa, nel 2014, il valore delle cartelle aperte era intorno ai quattro miliardi, meno della metà. Ad essere aumentati sono anche i procedimenti esecutivi e i pignoramenti alle ganasce fiscali. Se due anni fa le procedure in corso erano 41000, adesso sono 156000. La cifra si attesta, quindi, su due miliardi di euro contro i 900 milioni del 2014.
Quanto alla rottamazione delle cartelle di cui sopra, queste si potrebbero rottamare fino al 31 marzo, ma il governo nazionale ha annunciato una proroga fino al 21 aprile. A scanso di equivoci, però, va detto subito che se il Comune che ha emesso la sanzione o la multa ha come agente di riscossione una società privata e non ha approvato, in Consiglio Comunale una delibera specifica, il contribuente non può rottamare nulla.
Va detto che, fortunatamente, in Sicilia sono davvero pochi i Comuni a non averlo fatto.

Pare che tra le cartelle arrivate nella cassetta della posta dei siciliani ve ne siano molte del passato. Ricordiamo che la prescrizione dei pagamenti scatta quando non si è ricevuta alcuna comunicazione nei cinque anni successivi all’iscrizione in ruolo della multa o sanzione. Il periodo per la prescrizione scende a tre anni nel caso del bollo auto. Una  qualsiasi comunicazione della società incaricata della riscossione basta a far ripartire il conto del tempo. (fonte: http://www.inchiestasicilia.com)

Prestito con delega di pagamento dipendenti e pensionati: ecco come funziona il doppio quinto

Per superare i limiti di importo richiedibile con la cessione del quinto, il legislatore ha introdotto il prestito con delega, che segue un funzionamento molto simile all’altro. Ci sono quindi delle condizioni analoghe alla classica cessione , ma anche alcune importanti differenze.

Cos’è e chi può richiederlo?

Anche in questo caso bisogna avere dei requisiti oggettivi e soggettivi per poterne fare richiesta. Tra quelli soggettivi bisogna rientrare tra i lavoratori dipendenti (sia pubblici che privati), mentre per i pensionati non ci sono limitazioni particolari, in quanto ci rientrano tutti quelli Inps ed Inpdap. Qui l’ostacolo, al pari delle cessioni del quinto della pensione (vedi anche Quota cedibile), può essere dettato solo dall’età massima accettata dall’istituto concedente.

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Ci sono comunque due condizioni da controllare sempre con attenzione e cioè:

  • non è detto che una finanziaria o banca che concede la cessione del quinto conceda anche il prestito con delega;
  • l’età massima accettata per la prima tipologia può essere più elevata rispetto a quello con delega.

Tra i requisiti oggettivi sono previsti gli stessi limiti di rata/reddito, per cui non si può superare un quinto dello stipendio netto. Qui potrebbe nascere un po di confusione dettata dal fatto che normalmente si parla anche di “cessione del doppio quinto” ma ciò è dovuto al fatto che con questa tipologia di finanziamento si può arrivare al massimo ad una rata da rimborsare pari al 20% degli emolumenti, che si vanno ad aggiungere al 20% della cessione (vedi anche Prestito privato).

Ma il legame tra i due è imprescindibile, per il fatto che il prestito con delega può essere richiesto solo se già è stato ottenuta la cessione. Come quest’ultima può essere comunque richiesta anche da chi è cattivo pagatore o protestato.

Quali differenze allora?

Oltre ai limiti sull’età anagrafica dei richiedenti, c’è una differenza sostanziale che è dettata dalla sussistenza del giudizio di merito, che è qui presente. Ciò infatti comporta che, anche se ci sono le condizioni oggettive e soggettive richieste, sia il datore di lavoro del richiedente, che la stessa finanziaria, possono rifiutare la concessione del finanziamento, o entrare nel merito anche provvedendo a imporre una riduzione dell’importo complessivamente contenuto in una domanda di valutazione della pratica.

A chi rivolgersi?

Le banche tradizionalmente attive nella cessione del quinto di norma prevedono anche il prestito con delega (come ad esempio Findomestic), oppure ci si deve rivolgere alle finanziarie che sono specializzate praticamente solo nell’erogazione di questa forma di finanziamenti (ad esempio Libra Finanziamenti).

Cessione del quinto, la quota cedibile a cosa serve?

quota cedibile

L’estensione ai pensionati dell’accesso al prestito personale da rimborsare tramite trattenuta a monte del pagamento della rata (effettuato dall’ente di riferimento, quindi Inps, Inpdap, Enasarco, ecc), al pari dei dipendenti a tempo indeterminato, ha avuto come contrappeso l’esclusione di un importo della pensione stessa percepita. Per questa ragione, un pensionato che voglia richiedere una cessione del quinto della pensione od un prestito con delega, deve prima ottenere la certificazione che attesta la sua ‘quota cedibile’, perché la banca o la finanziaria possa poi procedere al calcolo della rata ammissibile, ed al relativo importo del prestito ottenibile.

Come viene calcolata la quota cedibile della pensione: moduli e soggetti interessati

Ma come avviene il calcolo della quota cedibile? Indipendentemente dalla provenienza dei contributi e dell’ente che provvede al pagamento della pensione (sia essa derivante da lavoro autonomo o dipendente, ed anche nel caso di entrate dovute complessivamente dal cumulo di più pensioni da differenti enti), chiunque voglia ‘da pensionato’ richiedere una cessione del quinto, per ottenere l’attestazione della quota sulla quale la banca può provvedere all’erogazione del prestito richiesto, deve rivolgersi al proprio ente pensionistico, compilando l’apposito modulo.

Il calcolo viene fatto sul totale della pensione netta (o della relativa somma nel caso di più pensioni) al netto della quota pari alla pensione minima indicata dalla legge. Solo la somma eccedente rappresenta la quota cedibile e solo su di essa la banca può basare le proprie valutazioni in merito alla concessione della cessione del quinto.

A chi rivolgersi per richiedere la quota cedibile?

La via più diretta è quella della consegna della richiesta agli uffici del proprio ente previdenziale competenti a livello territoriale (ovviamente per l’Inpdap ormai ci si rivolge all’Inps). I moduli possono essere scaricati anche online, e poi consegnati agli uffici o agenzie preposti. Ci sono numerosi Caf che svolgono questo servizio, anche se non è, nella maggior parte dei casi, offerto in modo gratuito.

La quota cedibile e le pensioni non ammesse

Le pensioni minime vengono automaticamente escluse dalla possibilità di ricorrere alla cessione del quinto della pensione, ed insieme ad esse restano fuori anche tutte quelle situazioni che rientrano in una qualsiasi forma di assistenza o sostegno della situazione reddituale (compresi gli assegni familiari).

fonte: http://www.calcoloprestito.org

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